I sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il c.d. tutor o sicve, utilizzato nel caso di specie, richiedono, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall'azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature.
Questa verifica periodica, secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi degli strumenti per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale (Cass. Civ. Sez. 29334/08).
Ebbene, nel caso di specie, nonostante l'esplicita contestazione della omissis, parte opposta non ha in alcun modo provato di aver effettuato i preventivi controlli di cui al cit. art. 4 del D.M. 29.10.1997.
Giudice di Pace di Bari, sentenza del 13 gennaio 2010